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Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi eventualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica, ha facolta' di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art12 · fonte su Normattiva