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Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto, quando cio' sia possibile. L'inosservanza del termine importa una ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa. Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il sindaco puo' imporre l'adeguamento solo per la parte che puo' essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art19 · fonte su Normattiva