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I fabbricanti e gli importatori di componenti degli impianti di produzione e utilizzazione del calore nonche' di apparecchiature di regolazione, devono sottoporre i prototipi e le serie da impiegare in impianti soggetti alla presente legge alla preventiva omologazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC). La ANCC deve accertare la rispondenza dei prototipi e delle serie alle condizioni di rendimento piu' economiche in relazione al progresso della tecnica, nonche' la funzionalita' e l'affidabilita', con particolare riferimento alle norme della presente legge. Tutte le imprese che producono, commerciano o installano i componenti e le apparecchiature di cui al primo comma sono obbligate a fornire al pubblico i relativi listini tecnici, attestanti la rispondenza dei componenti e delle apparecchiature ai certificati di omologazione.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art4 · fonte su Normattiva