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Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48° C. Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionali nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art7 · fonte su Normattiva