Art. 13 — Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni
Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonche' intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.
Testo vigente dal 10 dicembre 1993
