Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.
- Art. 1 — Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime
- Art. 2 — Contenuto del controllo
- Art. 3 — Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare
- Art. 4 — Indicazioni distintive delle cartucce
- Art. 5 — Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente
- Art. 6 — Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali
- Art. 7 — Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 — Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami
- Art. 9 — Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- Art. 10 — Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso
- Art. 11 — Finanziamento del Banco di prova
- Art. 12 — Sanzioni
- Art. 13 — Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni
- Art. 14 — Norma transitoria