Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

Art. 4 — Indicazioni distintive delle cartucce

Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

  • a)l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
  • b)sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;
  • c)per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori. Le munizioni da caccia a pallini per anni a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Testo vigente dal 10 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;509~art4 · fonte su Normattiva