Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile
Art. 4 — Indicazioni distintive delle cartucce
Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:
- a)l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
- b)sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;
- c)per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori. Le munizioni da caccia a pallini per anni a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
Testo vigente dal 10 dicembre 1993
