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Qualora l'eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto e' sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle giunte della regione e delle province.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1989 al 1 gennaio 2010
