Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 17 — Obbligo di certificazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1999 al 22 agosto 2008. Leggi il testo vigente →

Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1999 al 22 agosto 2008

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urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art17 · fonte su Normattiva