Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Art. 21 — Relazione al Parlamento
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Testo vigente dal 23 marzo 1999
