Art. 19 — Relazione al Parlamento
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' sulle strutture, sulle attivita' e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione e' presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 aprile 2001
