Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 7 — Modalità delle assunzioni obbligatorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1999 al 3 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

  • a)le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
  • b)il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • c)il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Testo in vigore dal 23 marzo 1999 al 3 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 19849/2025

    17 luglio 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • CONCORSI IN GENERE

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l'obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla l. n. 68 del 1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione. 284 <!-- pag. 285 -->

    Art. 7 · Art. 3 Norme per il diritto al lavoro dei disabili · Art. 35 TU pubblico impiego · Art. 16 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art7 · fonte su Normattiva