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Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:

  • 1)coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;
  • 2)adeguata valutazione delle esigenze dell'impresa familiare, singola o associata, ai fini del suo potenziamento e della sua valorizzazione;
  • 3)adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo, sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;
  • 4)adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiarie del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;512~art2 · fonte su Normattiva