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Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:
- 1)coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;
- 2)adeguata valutazione delle esigenze dell'impresa familiare, singola o associata, ai fini del suo potenziamento e della sua valorizzazione;
- 3)adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo, sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;
- 4)adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiarie del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.
Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
