L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso e' utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni e' demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-19;366~art8 · fonte su Normattiva