Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2001

    Questione infondata
    9 febbraio 2001

    La fissazione di 'standard' di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e la predisposizione di misure atte a prevenire i sinistri stradali rientrano nella competenza dello Stato, in quanto le regole minime di tutela devono essere uguali per tutto il territorio nazionale. È pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella parte in cui demanda al ministro dei lavori pubblici il potere di fissare, di concerto con il ministro dei trasporti, le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. - Sulla necessità che le norme di sicurezza siano uguali per tutto il territorio nazionale, v. sentenza n. 30/1998. - Sulla delegabilità ad organi dell'esecutivo della fissazione di norme tecniche, v. sentenze n. 356/1994 e n. 483/1991. M.R.

    Art. 7 Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-10-19;366~art7 · fonte su Normattiva