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L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtu' della disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli 20, lettere a) e b) e 23 dello stesso decreto. Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati.

Testo in vigore dal 28 novembre 1970 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1970-11-05;851~artunico · fonte del testo