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Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un terzo dei posti disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze e' attribuito agli impiegati appartenenti alle carriere, rispettivamente, esecutive ed ausiliaria dello stesso ramo dell'amministrazione finanziaria che, alla data stessa, abbiano i seguenti requisiti:

  • a)sei anni di servizio di ruolo;
  • b)giudizio complessivo di "ottimo" negli ultimi tre anni;
  • c)possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, oppure, in mancanza del titolo di studio stesso, esercizio, negli ultimi due anni, delle mansioni della carriera superiore, risultanti da un apposito attestato, redatto dal capo dell'ufficio, nonche' possesso del titolo di studio prescritto per la carriera di appartenenza. Il conferimento dei posti viene effettuato sulla base di una graduatoria formata dal consiglio d'amministrazione tra gli impiegati che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Possono, inoltre, chiedere di essere inquadrati, in soprannumero quando nei relativi ruoli non vi siano posti disponibili, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, escluse quelle tecniche, del Ministero delle finanze, gli impiegati appartenenti ai corrispondenti ruoli delle carriere esecutive, a suo tempo collocati nelle graduatorie di merito previste dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non sono stati nominati nella carriera superiore per mancanza di posti. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma verra' operato in ragione della meta' delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, per effetto delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai ruoli stessi. In sede di prima attuazione, il collocamento in ruolo di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati inquadrati nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del presente articolo vengono collocati in ruolo in base al posto occupato nella graduatoria a suo tempo formulata e precedono, nel ruolo stesso, gli impiegati eventualmente inquadrati ai sensi del primo comma. I successivi collocamenti in ruolo decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui i posti si rendono disponibili. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di segretario principale e di coadiutore principale o equiparate, si applica il disposto degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso. Agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato dagli impiegati di cui al presente articolo nella carriera di provenienza e' valutato per meta'. Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Il personale non di ruolo del Ministero delle finanze che abbia gia' compiuto i periodi di servizio prescritti dall'articolo 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per ottenere il collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e che non abbia prodotto la relativa domanda nei termini previsti, puo' chiedere detto collocamento entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, retribuito su fondi stanziati per il servizio delle repressioni frodi nel settore dei prodotti alimentari, che abbia prestato servizio, successivamente al 1 gennaio 1971, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, che risulti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite d'eta' e del titolo di studio, e' inquadrato con la qualifica di diurnista di terza categoria nell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietata l'assunzione di personale sotto qualsiasi forma per il servizio di cui al precedente comma. Per il periodo di tempo indicato al primo comma non si applicano gli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art14 · fonte su Normattiva