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Le spese per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6 e quelle, comunque, necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, ivi compresi i compensi ai componenti delle commissioni, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1104 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per i successivi esercizi. Le spese per i corsi di formazione e di addestramento previsti dall'articolo 11, quinto comma, della presente legge, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per gli anni successivi. A tali fini, lo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' disposto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art17 · fonte su Normattiva