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Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono aumentate dei contingenti rispettivamente indicati: ruolo organico della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette: 1.800 posti; ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 950 posti; ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro - carriera di concetto - dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 300 posti. Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli sono ridotte dei contingenti rispettivamente indicati: ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette - segretari: 300 posti; ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto degli uffici del registro dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - segretari: 300 posti. Il riassorbimento dei posti in soprannumero esistenti, per effetto dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nei ruoli della carriera direttiva di cui al primo comma del presente articolo verra' operato in ragione della meta' delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, in conseguenza delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai rispettivi ruoli. La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse a detto decreto. Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ferme restando le attuali dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, i quadri H ed L della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti da quelli delle tabelle D ed E allegate alla presente legge.

Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art2 · fonte su Normattiva