Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1, con esclusione di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro per le finanze puo' indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Tali concorsi possono essere indetti:
- a)per la carriera direttiva su base nazionale;
- b)per le carriere di concetto ed esecutiva su base regionale, da espletare contemporaneamente su tutto il il territorio nazionale. I concorsi di cui alla lettera b) del precedente comma possono essere unici per piu' ruoli. Nella prima applicazione della presente legge tali concorsi debbono essere unici per tutti i ruoli della medesima carriera.
Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001
