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Nei concorsi speciali, indicati alla lettera a) del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice e' composta come segue: da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente; da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in elaborazioni elettroniche dei dati o in scienze dell'informazione o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri. L'esame dei concorsi di cui al precedente comma consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4, lettera a), nell'emanazione dei bandi di concorso e nell'espletamento degli stessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel successivo articolo 6. Nei concorsi speciali indicati alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice e' composta come segue: da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente; da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due esperti in elaborazione elettronica dei dati, o in scienze dell'informazione, o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri. La prova di esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma e' svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione nominata dal Ministro per le finanze e cosi' composta: dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza ed in possesso di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente; da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri. La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice. Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 4 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica non inferiore a consigliere.

Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art5 · fonte su Normattiva