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Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 4, lettera b), debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalita' stesse sono determinate dal bando con il quale e' indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticita' e di segretezza. Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovra' scegliere perche' formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati. Il Ministro per le finanze puo' stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonche' per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sara' effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria con l'ausilio della guardia di finanza. Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sara' aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice. I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale. I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento d'inquiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro

Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art6 · fonte su Normattiva