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Nelle domande di ammissione ai concorsi comunque indetti per i ruoli del Ministero delle finanze gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di cui alla presente legge, gli aspiranti devono, altresi', indicare, in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio. In caso di concorsi per piu' regioni, i candidati indicheranno in ordine di preferenza le regioni a cui, in caso di nomina, intendono essere assegnati. I limiti massimi di eta' per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui all'articolo 1 sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; nei concorsi di accesso ai ruoli di cui al precedente comma, per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detti limiti non possono superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nello articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Testo in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001
