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Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, puo', prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non e' corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato. ((Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 490, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2000, N. 216)).

Testo in vigore dal 18 agosto 2000 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art13 · fonte su Normattiva