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L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente e' fissato in 567 unita' e nel grado di capitano in 734 unita'. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' diminuita di un numero di unita' pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreche' abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge. Ai predetti ufficiali si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 39 della presente legge.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art2 · fonte su Normattiva