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Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e 39, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1 gennaio 1985: gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta gia' conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialita' corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo arcicolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianita' di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.
Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 27 settembre 1989
