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L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1985:
- a)l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore e' stabilito in 13 unita', fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
- b)l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;
- c)l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano puo' essere compiuto per la meta' nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1 gennaio 1985".
Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010
