Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio se prescritto per l'avanzamento. Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art27 · fonte su Normattiva