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Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, puo' essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo".

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art29 · fonte su Normattiva