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All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare". All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' aggiunta la seguente lettera: "c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva". L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente. L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unita' quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purche' i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano gia' stati inclusi in precedenti aliquote.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art35 · fonte su Normattiva