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Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1 gennaio 1984 sono stati trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalita' previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574. Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianita' posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art36 · fonte su Normattiva