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Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. 1 Per gli anni 1986, 1987, 1988:
- a)i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado;
- b)ferme restando le condizioni piu' favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianita' di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico e' fissato complessivamente in tre anni;
- c)il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado e', per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni; 3
- d)i maggiori dei ruoli in servizio, permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianita' di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni;
- e)le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potra' superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge. 1 Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado. 1 Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza. 3 In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di "a disposizione" sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta' e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 settembre 1989, n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1989, n. 374, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni: a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988; b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianita' di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio; c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado".
L. 27 dicembre 1990, n. 404
3con decorrenza dal 31 dicembre 1990
La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che a decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
