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Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Per il periodo dal 1 gennaio 1985 ai 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita' degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 23 settembre 1989 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1989, n. 374 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

Testo in vigore dal 27 settembre 1989 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art38 · fonte su Normattiva