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Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza. 3 I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino gia' nella posizione di "a disposizione" sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 settembre 1989 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1989, n. 374, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.
L. 27 dicembre 1990, n. 404
3con decorrenza dal 31 dicembre 1990
La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che a decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
