Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio ((corsi di navigatori)) aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano ((brevetto di navigatore militare)). Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio((corsi di navigatori)), assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio ((corsi di navigatori)) sono reintegrati nel grado: originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio ((corsi di navigatori)) agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
5con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
