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A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello. 3 In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1990, n. 404
3con decorrenza dal 31 dicembre 1990
La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che a decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
