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Ferme restando le anzianita' previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianita' nel grado di colonnello, oppure, se piu' favorevole, fino al 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta', sempre che non siano raggiunti prima dal limite di eta' per essi previsto. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.
Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 29 dicembre 1990
