Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare ((brevetto di navigatore militare)) e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare ((brevetto di navigatore militare)), conseguono la nomina a pilota militare ((navigatore militare)). In tale qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio ((corsi di navigatori)). Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio ((attitudine ad espletare mansioni di navigatore)) o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art5 · fonte su Normattiva