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Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Testo in vigore dal 31 maggio 1986 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-19;224~art9 · fonte su Normattiva