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In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano gia' prestato servizio in qualita' di facenti funzioni di commissario di leva presso le Commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'art. 1, possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva che verra' indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, purche' non abbiano superato alla data del relativo bando il 60° anno di eta'.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;43~art6 · fonte del testo