Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Art. 13 — Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione

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L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e' ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 88/2008

    Questione inammissibile
    4 aprile 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe. Cos…

    Art. 97 cost. · Art. 13 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo · Art. 15 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art13 · fonte su Normattiva