Art. 16 — Bacini di rilievo regionale
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Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nulla e' innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi drivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.
Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006
