Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Art. 8 — Collaborazione interministeriale
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Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attivita' necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.
Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006
