Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1515~art1 · fonte del testo