Le persone indicate nell'art. 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritte nell'albo dei procuratori, sempreche' siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1515~art6 · fonte del testo