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Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonche' agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facolta' di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonche' ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di di- ploma, con le modalita' di cui alla presente legge. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza e' stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facolta' delle universita', anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' subordinato alle seguenti condizioni:

  • a)che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;
  • b)che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;
  • c)che gli esami si siano svolti con modalita' analoghe a quelle previste per le universita' e gli istituti di istruzione universitaria. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, dello statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validita' degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi e' titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi e' effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 4 giugno 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;168~art1 · fonte su Normattiva