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Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonche' agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facolta' di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonche' ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalita' di cui alla presente legge. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza e' stabilita, previe intese tra il Ministero della difesa ed i consigli di facolta' delle universita', anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' subordinato alle seguenti condizioni:
- a)che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;
- b)che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- c)che gli esami si siano svolti con modalita' analoghe a quelle previste per le universita' e gli istituti di istruzione universitaria. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n. 397, in materia di equiparazione al biennio propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validita' degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, e' titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi e' effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata.
Testo in vigore dal 5 luglio 1990 al 9 ottobre 2010
