Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.

Testo vigente dal 12 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;891~art3 · fonte su Normattiva