Le previsioni di entrata dei contributi di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge ai fini della determinazione dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', saranno calcolate annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla disciplina previdenziale accertato nell'anno precedente dagli enti di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Testo vigente dal 12 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;891~art4 · fonte del testo