La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:

  • a)l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
  • b)l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettivita' degli asili nido, sia delle condizioni socio-economiche locali. I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonche' agli altri asili nido gestiti dagli enti locali. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e' abrogato.

Testo vigente dal 12 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;891~art6 · fonte su Normattiva